Egregi Comproprietari,
in relazione alle due azioni promosse nei confronti della Comproprietà Hotel Alaska pendenti innanzi al Tribunale di Belluno ed aventi ad oggetto, rispettivamente, una l’impugnativa della delibera assembleare del 09/12/2019 in quanto assunta con le maggioranze di cui all’art. 9, paragrafo 9.4 del Regolamento di Comproprietà e l’altra l’azione di rendicontazione, Vi comunico che il Giudice a scioglimento della riserva assunta ha emesso due importanti ordinanze.
1) Con l’ordinanza emessa in merito all’azione di impugnativa della delibera di assemblea (R.G. 430/2021) il Giudice, in contrasto a quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento di Comproprietà (secondo cui “Il presente regolamento è accettato da tutti i comproprietari con conseguente rinuncia ed ogni impugnativa dello stesso, anche agli effetti di cui al II comma dell’art. 1107 del Codice civile”) ha ritenuto che appare allo stato ammissibile l’impugnazione del regolamento della comproprietà, presupposto di validità della deliberazione.
In ragione dell’ammissibilità dell’impugnativa del Regolamento ha ordinato di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari mediante il cosiddetto pubblico proclamo.
2) Con l’ordinanza emessa in merito all’azione di rendicontazione (R.G. 636/2021) il Giudice, ritenendo non accoglibili le eccezioni svolte dalla Comproprietà Hotel Alaska, ha ritenuto ammissibile la richiesta di rendicontazione da noi formulata e ha rinviato la causa per la discussione all’udienza id maggio 2022.
Tali provvedimenti, in particolare quello relativo all’azione di impugnativa della delibera sulla base della norma Regolamentare 9.4 del Regolamento della Comproprietà, sono di fondamentale importanza in quanto comprovano la legittimità delle azioni promosse anche in materia di impugnativa del Regolamento.
I ringraziamenti vanno ovviamente, gli avv.ti Massimo Giuliano e Alessandro Badii, dello studio Giuliano e Di Gravio, per il raggiungimento di questo primo importante traguardo nella complicata vicenda di fare chiarezza nelle gestione delle comproprietà , nel dimostrare che la nostra strategia è concreta e non eccessivamente ambiziosa e che limitarsi alla sola impugnativa delle delibere senza affrontare il problema nella sua interezza potrebbe rivelarsi tempo perso!!
Sottolineo inoltre che questo può costituire un importante precedente che potrebbe condizionare in parte anche le scelte di altri giudici nel corso di azioni legali da intraprendere per ogni singola struttura , così come è stato già fatto per Palumbalza. La parola ora ai giudici di Olbia per la prima udienza prevista per aprile.
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